Pillole di SpiritualiTà
Se Dio è amore, la carità non deve avere confini, perché la divinità non può essere rinchiusa entro alcun limite. (San Leone Magno)
STATUTO
“Famiglia del Cuore Immacolato di Maria”
STATUTO
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
L’Associazione nel perseguire i fini di cui sopra promuove nel popolo di Dio:
Art. 5
Art. 6
Possono partecipare alle attività e alle opere dell’Associazione, in qualità di Soci collaboratori (‘partecipanti’), i chierici diocesani, i membri di Istituti di Vita consacrata e di Società di Vita apostolica nonché i fedeli laici, che s’impegnino a contribuire in vario modo alle finalità della medesima, o se ne siano resi benemeriti. La loro partecipazione è regolata da quanto previsto nei Regolamenti e sono ammessi con semplice domanda scritta accettata dal Presidente, previo consenso del Superiore competente, se necessario (cf. can. 307 §3 C.I.C.).
Art. 7
Oltre che nei casi previsti dalla disciplina canonica vigente per le Associazioni private, un Socio effettivo - Figlio o Figlia del Cuore Immacolato di Maria - perde la sua qualifica:
Oltre che nei casi previsti dalla disciplina canonica vigente per le Associazioni private, un Socio effettivo - Figlio o Figlia del Cuore Immacolato di Maria - perde la sua qualifica:
Art. 8
Gli organi di governo dell’Associazione sono: il Presidente, il Vice-Presidente, il Consiglio Direttivo, l’Assemblea Generale e il Collegio dei Revisori.
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da cinque Consiglieri, questi ultimi così individuati:
Art. 12
Art. 13
Art. 14
L’Assemblea ordinaria approva la relazione annuale ed il rendiconto deliberati dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea straordinaria delibera gli atti a carattere straordinario e le eventuali modifiche dello Statuto o dei Regolamenti: queste ultime sono da sottoporre all’ulteriore approvazione del Collegio dei Revisori.
Art. 15
Art. 16
Il Collegio dei Revisori è composto dai membri del Consiglio Direttivo e da altri sei membri dell’Associazione, quest’ultimi di norma scelti come di seguito:
Art. 17
Art. 18
Costituiscono il patrimonio dell'Associazione:
Art. 19
Art. 20
Art. 21
L’Associazione è soggetta alla vigilanza dell’Ordinario Diocesano, a norma dei cann. 305 e 325 C.I.C. e della vigente normativa C.E.I.
Art. 22
Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice di Diritto Canonico applicabili alle Associazioni private di fedeli e le leggi dello Stato Italiano in materia di associazioni a carattere religioso, in quanto compatibili con l’ordinamento canonico.
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La Rivista ufficiale della
Famiglia del Cuore Immacolato di Maria
Se Dio è amore, la carità non deve avere confini, perché la divinità non può essere rinchiusa entro alcun limite. (San Leone Magno)